Come utilizzare correttamente uno strumento autorizzativo semplice, snello e veloce.
Cos’è una CILA? Quando mi serve?
La CILA, ovvero Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è il titolo abilitativo più semplice tra quelli definiti dalla normativa attualmente vigente in materia di interventi edilizi.
Il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001, successivamente modificato ed integrato nel corso degli anni) spiega, all’art. 6-bis, che tutti gli interventi non definiti con precisione negli articoli 6, 10, 22 e 23 della stessa norma, sono autorizzativi con una CILA.
In cosa consiste una CILA:
La Cila è una pratica edilizia, firmata e trasmessa al Comune, con la quale il proprietario (o, più genericamente, un avente titolo) di una qualsiasi costruzione (casa, appartamento, villetta, capannone, etc) comunica di voler procedere all’esecuzione di una determinata tipologia di opere.
Deve essere accompagnata OBBLIGATORIAMENTE da una relazione redatta da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere, etc) che assevera, assumendosene tutte le responsabilità del caso, la regolarità e la compatibilità con le norme vigenti dell’intervento.
Insieme alla relazione si dovranno allegare dei disegni, delle fotografie e tutti quei documenti necessari ad illustrare e spiegare nel dettaglio ciò che si vuole fare.
La CILA permette di iniziare i lavori il giorno successivo l’avvenuta trasmissione della documentazione all’ufficio tecnico del Comune, fatti salvi i trenta giorni di tempo che l’amministrazione ha per verificare la veridicità delle dichiarazioni.
Vediamo allora quelle che possono essere le domande più frequenti sulla CILA:
Cosa posso fare con una CILA?
In sostanza con una CILA si possono:
- fare tutte le opere interne in un edificio, compresa:
- la demolizione o la costruzione di muri divisori;
- il rifacimento dei pavimenti;
- la sostituzione dei serramenti esterni (porte, porte-finestre, finestre, tapparelle o ante o persiane);
- tinteggiare le pareti esterne della casa;
- intervenire sugli impianti, purché siano ammodernamenti;
- rifare il bagno (cambio piastrelle, rivestimenti, sanitari etc).
- Interventi di manutenzione straordinaria di un immobile a condizione che questi interventi non vadano a toccare le parti strutturali dell’edificio.
La CILA è valida come pratica per usufruire dei bonus fiscali?
Si, può essere uno dei titoli autorizzativi attraverso il quale è possibile usufruire dei bonus fiscali.
Le opere e gli interventi devono rientrare nelle tipologie sopra descritte e, soprattutto, rientrare tra quelle previste per i diversi bonus.
Cosa succede se non presento la CILA?
Nel momento in cui decido di fare dei lavori in casa (purché delle tipologie indicate nei punti precedenti), e non deposito la CILA, ho ancora la possibilità di presentarla “in corso di esecuzione”; in questo caso dovrò pagare al Comune, in fase di presentazione, una sanzione di 333,00 euro oltre ai diritti di segreteria di deposito.
Nel caso in cui realizzi e concluda i lavori senza presentare alcuna CILA, dovrò pagare al Comune una sanzione di 1.000,00 euro oltre ai diritti di segreteria di deposito, alla prima pratica che depositerò successivamente per regolarizzare la mia posizione.
Posso sanare delle difformità precedenti con una CILA?
Assolutamente si, a condizione che le difformità siano riconducibili a quella tipologia di opere realizzabili.
Anche in questo caso dovrò pagare una sanzione di 1.000,00 Euro al Comune, oltre ai diritti di segreteria di presentazione della pratica.
SE ADESSO